STS - Scadenza invio fatture

STS - Scadenza invio fatture


Scade il prossimo 16 marzo 2026 il termine per l’invio dei dati relativi alle spese veterinarie pagate nel corso dell’anno 2025 al sistema TS.

Entro tale termine, annuale e tassativo, i soggetti iscritti all’albo professionale dei veterinari dovranno comunicare le spese veterinarie sostenute da persone fisiche.

Dovrà essere comunicato analiticamente (un invio per ogni fattura emessa/pagamento ricevuto) il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la modalità – tracciata o non tracciata – con cui è stato effettuato il pagamento della prestazione.

Nei successivi 7 giorni, quindi fino al 23 marzo 2026, potranno invece essere comunicate modifiche di dati già trasmessi.

Come già comunicato, il Dlgs 81 del 12 giugno 2025 ha reso permanente il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni nei confronti di persone fisiche che pertanto devono solo essere comunicate al sistema TS.

La comunicazione in scadenza, pertanto, è l’unico obbligo formale previsto per la comunicazione delle prestazioni veterinarie pagate da persone fisiche.

Non devono invece essere trasmessi al sistema TS i dati relativi a spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole - per le quali vige invece l’obbligo di emissione della fattura elettronica.

La sanzione in caso di inadempimento  è di 100 euro per ogni comunicazione errata, tardiva od omessa con un massimo complessivo di 50mila euro.

Non sono tenuti all’invio al Sistema TS:

  • le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società (Srl, Stp). Nel solo caso in cui il legale rappresentante sia un medico veterinario, tali strutture potrebbero – in via facoltativa, precisano le Faq del sito Sts - farle trasmettere al veterinario il quale, in fase di accreditamento al Sistema Ts, comunica la partita Iva della società di cui è rappresentante legale e per conto della quale trasmette. In quest’ultimo caso è preferibile non utilizzare lo Sdi per le fatture a privati;
  • grossisti autorizzati alla vendita diretta al pubblico di medicinali veterinari senza obbligo di prescrizione (articolo 23 del Dlgs 218/2023) e i pet-store e altri negozi che vendono antiparassitari e disinfestanti (articolo 26 del Dlgs 218/2023). In questi casi, infatti, si ha una semplice vendita e non una «prestazione sanitaria», per quanto il prodotto possa costituire una spesa veterinaria detraibile per l’acquirente;
  • ancorché fiscalmente detraibili, devono emettere fattura elettronica (e quindi non devono trasmettere i dati al Sistema TS) nemmeno le prestazioni di cliniche e ospedali veterinari e laboratori di analisi veterinarie, le cui prestazioni non sono «spese sanitarie», giacché i relativi procedimenti di autorizzazione non sono regolati dall’articolo 8-ter Dlgs 502/92 (che disciplina le strutture sanitarie).

giovedì 12 marzo 2026