la U.O. Veterinaria comunica che l’art. 9 della Legge Regionale 7 agosto 2026, n. 22, recante “Assestamento al bilancio 2026-2028 con modifiche di leggi regionali”, ha introdotto modifiche alla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33.
In particolare, la lettera a) del comma 1 dell’art. 105 è stata sostituita dalla seguente:
“a) utilizzare o esibire animali per esercitare la pratica dell’accattonaggio”.
La medesima disposizione normativa ha altresì previsto il conseguente adeguamento dell’art. 112, concernente il sistema sanzionatorio applicabile alle fattispecie in esame.
Per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza, si trasmette in allegato il testo consolidato della Legge Regionale n. 33/2009, aggiornato con le modifiche introdotte.
giovedì 27 agosto 2026
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