Ecm e Obbligo assicurativo

Ecm e Obbligo assicurativo


Il disagio generato dalla nota diffusa dal Cogeaps in tema di “Situazione certificativa ECM” trasferita agli iscritti tramite gli Ordini ha provocato discussioni a non finire. Rimandando la questione di fondo alla news pubblicata ed ai documenti allegati oltre che al Question time del 12 ottobre (iscrizioni su https://formazioneresidenziale.profconservizi.it ) riprendo in questo articolo la relazione tra crediti ECM e obbligo assicurativo.

La Legge del 29.12.2021, n. 233, di conversione del D.L. n. 152 del 6.11.2021 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR) - ha introdotto con l’art. 38 bis un vincolo all’operatività delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile professionale, condizionandola all’adempimento, da parte dell’assicurato, di almeno il 70% dei crediti formativi previsti dal piano di formazione continua del triennio 2023-2025.

Una analisi politica e tecnica ci convince che siamo difronte a una norma irragionevole e sproporzionata, irrispettosa dei professionisti sanitari, incapace di perseguire il fine che vuole raggiungere e che finisce per danneggiare il paziente, che si vedrebbe negata l’azione risarcitoria e che non fornirebbe alcuna garanzia di disporre di professionisti qualificati ed aggiornati.
Sul sacrosanto dovere di aggiornamento non ci piove.  ECM è un sistema per misurare la formazione, non ne è sinonimo. La norma ha imposto il dovere di aggiornamento dei sanitari misurato dal sistema ECM, che, come è ben noto poco nulla praticato dalle nostre società scientifiche al punto da indurre FNOVI a creare, un sistema complementare di pesatura e computo delle attività formative. Ora vanno valutati gli obiettivi della norma e lo strumento utilizzato per raggiungerli ovvero le ricadute del condizionamento dell’efficacia dei contratti assicurativi stipulati per la responsabilità professionale verso terzi (sia dai professionisti che dalle Aziende Sanitarie) alla “quantità” di crediti ECM conseguiti nel triennio.
La prima cosa evidente è che la norma incide sul contratto assicurativo stipulato “fra privati”, cosa che comporta problematiche applicative e potenziali effetti sul sistema assicurativo inerente alla responsabilità sanitaria. L’art. 38 bis in discussione è irrazionale al punto da compromettere l’obiettivo della norma. La quota del 70% di crediti formativi è una discriminante che non ha giustificazioni. I crediti previsti nel triennio non documentano l’eccellenza, ma il livello minimo da raggiungere. Il professionista che ha il 70% dei crediti ECM è sanzionabile dall’ordine, ma congruo per l’assicurazione. Ma la cosa più irragionevole è trascurare la qualità dei crediti: il 70% (o il 100%) degli stessi potrebbero riguardare materie trasversali o in settori che non riguardano l’attività professionale. Il medico veterinario clinico per animali da compagnia, responsabile di un errore, che vantasse crediti pari al 70% (o al 100%) del debito formativo maturati in sicurezza alimentare avrebbe assolto all’obbligo minimo a fini assicurativi. Il medico veterinario aggiornato su temi pertinenti la sua attività, rischierà invece di perdere la garanzia assicurativa al momento del sinistro se non avrà raggiunto la “soglia” prevista. È evidente che la norma ha completamente trascurato il suo fine ultimo, la promozione della formazione e dell’aggiornamento. L’art. 38 bis non promuove la crescita “qualitativa” dell’offerta formativa, ma solo il proliferare di corsi di cui il professionista potrà o dovrà approfittare per non incorrere in sanzioni, deontologiche o assicurative, ma che potrebbero essere inadeguati ad aumentare la qualità e la sicurezza della sua attività.

La “sanzione” dell’inefficacia dei contrati assicurativi per la responsabilità professionale va valutata anche per gli effetti negativi sul sistema dei risarcimenti. La norma genera problematiche a carico del professionista, cui viene negata la copertura assicurativa, e del paziente, non tutelato nel diritto al risarcimento del danno. L’operatività della disposizione decorre dal triennio formativo 2023-2025 ed è riferita, per gli anni successivi all'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile. Nessuna contestazione potrà essere posta sotto il profilo assicurativo sino all’inizio del 2026. Restano da chiarire molte situazioni: dalle problematiche riferite al regime di “claims made” (a richiesta fatta), al caso di prestazioni eseguite da strutture sanitarie, pubbliche o private assicurate che utilizzano professionisti privi di sufficienti crediti e sulle conseguenze giuridiche. Per ogni sanitario scoperto potrebbe esserci una vittima non risarcita o un'Azienda che risarcisce un errore del dipendente senza poi potersi rivalere efficacemente sullo stesso. Inoltre, ai fini applicativi della norma chi controllerà gli obblighi formativi? Chi il contratto tra privati? Nel caso di un professionista privo di crediti non sospeso saranno responsabili gli Ordini? Come potrà essere affrontato il caso di lavoro di una equipe con professionisti carenti crediti? Come potrà essere valutato l’errore quando allo stesso concorrono fattori causali non controllabili dal singolo professionista, ma frutto di carenze o errori "d'apparato". Insomma, una norma talmente confusa da essere irrealizzabile. Rendere evidente la cosa e assicurare il nostro massimo impegno per modificarla è nostro dovere.

domenica 2 ottobre 2022