Dal 1 gennaio 2020 sarà obbligatoria la microchippatura per i gatti di cui i cittadini della Lombardia entreranno in possesso da tale data

Dal 1 gennaio 2020 sarà obbligatoria la microchippatura per i gatti di cui i cittadini della Lombardia entreranno in possesso da tale data


Dal 1 gennaio 2020 sarà obbligatoria la microchippatura per i gatti di cui i cittadini della Lombardia entreranno in possesso da tale data. La normativa di riferimento è la legge regionale 6 giugno 2019 numero 9 con l’articolo 37 ha modificato l’articolo 105 (commi 3,4,5) della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" introducendo l'obbligatorietà della identificazione e l'iscrizione in Anagrafe Animali d'Affezione dei gatti di cui si entri in possesso a far data dal 1 gennaio 2020, come codificato dalla DCR XI/522 del 28 maggio 2019. Tale disposto normativo è vigente. A seguire si riporta l'art. 105 della legge regionale 33/2009 con le modifiche introdotte.

Art. 105

(Obblighi e divieti)

1. È vietato:

a) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore a dodici mesi, animali in stato di incuria,

di denutrizione, in precarie condizioni di salute, comunque sofferenti o in condizioni tali da suscitare pietà;

b) detenere gli animali in siti di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla normativa regionale per i ricoveri degli

animali d'affezione;

c) privare gli animali della quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole;

d) usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;

e) vendere o cedere, a qualsiasi titolo, cani e gatti destinati al commercio non identificati e non registrati in

anagrafe, nonché cani e gatti di età inferiore a sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o

all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione;

f) vendere animali a minorenni.

2. Gli animali d'affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana.

3. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane o di un gatto, compreso chi ne fa

commercio, è tenuto a iscriverlo all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, entro quindici giorni dall'inizio del

possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. L'identificazione

in modo unico e permanente del cane o del gatto con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, è

contestuale all'iscrizione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione ed è eseguita dai veterinari accreditati

dall'ATS o dai veterinari delle ATS.

4. Il proprietario, il possessore o il detentore di un cane o di un gatto è tenuto a denunciare all'anagrafe degli animali

d'affezione entro quindici giorni qualsiasi cambiamento anagrafico, quali cessione, decesso o cambio di residenza ed

entro sette giorni la scomparsa per furto o per smarrimento.

5. I medici veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno l'obbligo di accertare la presenza del microchip, o

del tatuaggio leggibile, sui cani o sui gatti. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il

possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione degli animali.

6. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare a essi

condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei

luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel

rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

7. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune,

d'intesa con l'ATS competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi

motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. S'intende per habitat di

colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina

indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.

venerdì 20 dicembre 2019