RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE


La responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie negli ultimi anni ha assunto una valenza importante anche in medicina veterinaria per l’aumento dei casi di contenzioso per presunti casi di malpratica ed errori professionali compiuti da parte di medici veterinari sia pubblici che privati.
Su tale materia il Codice Deontologico della nostra professione fornisce tutti gli strumenti sia per delineare il corretto svolgimento della professione sia per valutare l’operato in caso di segnalazione di presunte inadempienze contrattuali o condotte negligenti od omissive dei medici veterinari.

Per i casi più gravi che portino a sanzioni penali le Leggi istitutive degli Ordini Professionali e i regolamenti attuativi sono ben chiari.
Per rendere ancora più chiaro il concetto di responsabilità professionali degli esercenti le professioni sanitarie in data 8 marzo 2017 è entrata in vigore la Legge n. 24, la cosiddettalegge “Gelli-Bianco”, contenente disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché e in particolare, in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Legge che forse non è chiara rispetto ad alcune peculiarità della nostra professione, ma che essendo applicabile per gli obblighi dovrebbe esserlo anche per il resto.

Attualmente sono in itinere alcune proposte di legge relative a “Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.” In linea di principio siamo concordi su un inasprimento delle sanzioni per i reati in danno agli animali e ad una armonizzazione della disciplina.
Qualora, però, fosse approvato questo testo presenta alcune criticità legate alla non chiarezza di alcuni articoli che impattano anche sulla professione medico veterinaria sia pubblica che privata, con previsioni che travalicano altre norme e assegnano compiti anche di vigilanza a profili professionali non adeguati e privi della necessaria formazione, conoscenza e competenza.

A tal proposito è opportuno ricordare che anche il Regolamento 429/2016 introduce “la figura degli operatori e dei professionisti degli animali” (diversi dai medici veterinari) che devono avere responsabilità ben precise nei confronti del benessere animale e di conseguenza un apparato sanzionatorio adeguato qualora fossero carenti nell’esercizio delle attività con gli animali che sono loro consentite dalle norme.
La Federazione si è impegnata, con il supporto di giuristi, a lavorare per richiedere una modifica della Legge 24/2017 al fine di evidenziare le peculiarità della nostra professione e prevedere di conseguenza l’equiparazione della responsabilità professionale dei medici veterinari e quella dei medici umani con le stesse salvaguardie.

mercoledì 21 febbraio 2024


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